Riscossione infrazioni non oblate

Servizio di recupero delle infrazioni non oblate.

Italtraff esegue tutte le operazioni previste per legge finalizzate al recupero delle infrazioni non oblate dai contravventori nel primo periodo concesso dalle leggi vigenti con anticipazione, per conto dell’Ente, di ogni spesa per la predisposizione e per la notifica di tutti gli atti inerenti il recupero.

ITALTRAFF è autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare attività di accertamento e di riscossione delle entrate delle Province e dei Comuni al n. 198 dell'Albo dei soggetti abilitati.

  • Recupero delle infrazioni non oblate

In particolare vengono predisposti e notificati:
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO, che costituisce titolo per seguenti atti esecutivi compreso il fermo-auto, prevista dal testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, con predisposizione e notifica a tutti gli utenti che non hanno dato riscontro alla notifica dell’infrazione;
SOLLECITO DI PAGAMENTO ai sensi della Legge n. 228/2012 art.1 co. 544., in collaborazione con l’ufficio di P.M. e con il legale convenzionato con Italtraff;
FERMO-AUTO a tutti gli utenti che non hanno dato riscontro alla ingiunzione fiscale ed al seguente sollecito.

il Funzionario incaricato della Riscossione è la D.ssa Vincenza Egidia De Luca la cui funzione è attestata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto 19.05.1998 e dalla Prefettura di Taranto 24.01.2019.

ITALTRAFF è autorizzata per il fermo amministrativo degli automezzi dei contravventori che non hanno oblato le infrazioni notificate dopo l’avvenuta effettuazione di tutti i tentativi per il recupero, in qualità di attore convenzionato col PRA per l’iscrizione e revoca dei fermi amministrativi dei veicoli iscritti al PRA.

L'importo relativo ai servizi di recupero delle infrazioni non oblate oltre alle relative spese di rcapito o notifica, viene addebitato ai contravventori nella misura indicata per ogni atto recapitato o notificato e percepito da Italtraff con prelievo dal relativo conto corrente appena sia presente la necessaria capienza.
Tutti i servizi di cui trattasi sono addebitati ai contravventori a norma dell’art. 201, c. 4, del C. d. S. così come anche confermato dalla Circolare del Ministero dell’Interno 14.08.2009 (circolare Maroni) al punto 5.3.

  • Fermo amministrativo degli automezzi

Circolare del Ministero dell’Interno 14.08.2009 - punto 5.3 “ln conformità a quanto disposto dall’art. 201 del C.d.S., comma 4, le spese relative alle attività affidate a terzi rientrano tra quelle di accertamento e, come tali, essendo possibile una quantificazione analitica dei costi, si può determinare il corrispettivo da riconoscere al soggetto appaltante ed eventualmente da porre a carico, in misura proporzionale, al trasgressore”. Gli importi previsti dagli allegati A e B del decreto del Ministero delle Finanze del 21.11.2000 pubblicato sulla G.U. del 06.02.2001 attinente i rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive delle riscossioni, qualora incassati dai contribuenti morosi, saranno considerati di esclusiva spettanza di Italtraff.