Cartelli di preavviso

I "velocimetri", apparecchiature per la misurazione della velocità dei veicoli, devono essere segnalati con adeguato anticipo
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Come noto, i velocimetri devono essere adeguatamente segnalati sulle strade ove sono installati, con la conseguenza che è illegittima la multa comminata a seguito di una rilevazione della velocità se non c’è il cartello che “avvisa” gli automobilisti della presenza dei rilevatori. Occorre anche chiedersi se debbano essere apposti ad una certa distanza dall’apparecchiatura: in altri termini, è legittima la multa se il cartello è posto troppo vicino o troppo lontano rispetto al rilevatore? Ebbene la Corte di Cassazione si è trovata ad esaminare un caso in cui il conducente aveva impugnato la multa, in quanto, a suo dire, il cartello in questione era posto a distanza non regolamentare.

Preliminarmente va osservato che l’art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 15.08.2007, non contiene l’indicazione di una specifica distanza del preavviso, limitandosi ad affermare che "i segnali stradali … devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.
La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse".

Si tratta, quindi, di una disposizione generica, che si limita a stabilire come i velocimetri debbano essere segnalati con "adeguato anticipo", senza precisare cosa debba intendersi con tale termine, specificando solo come la distanza debba essere comunque tale da garantire al conducente di essere edotto per tempo della presenza dei velocimetri, con la conseguenza che tale distanza potrà variare anche in relazione ai limiti di velocità sussistenti su quel determinato tratto di strada. L’unica disposizione specifica della norma, infatti, è quella relativa all’ipotesi in cui dopo il segnale ci sia un incrocio, dal momento che in questo caso il decreto ministeriale chiarisce che deve essere installato un altro cartello.

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E la Corte ha proprio precisato che dal momento che non vi è una norma specifica che stabilisce una precisa distanza che deve essere rispettata nell’installazione dei cartelli di preavviso, sarà compito del giudice valutare caso per caso se, nel caso concreto, sia stato rispettato quanto previsto dall’art. 2 del decreto e sopra citato.