Artt. 80 e 193 CdS

Controllo degli automezzi che circolano senza copertura assicurativa e/o revisione.

Ora è consentito utilizzare le risultanze fotografiche delle apparecchiature omologate per la rilevazione automatica delle infrazioni al Codice della Strada quale il Photored F17Dr, per il controllo degli automezzi che circolano senza copertura assicurativa e/o senza revisione.
La circolazione dei veicoli non assicurati e di quelli non revisionati è una piaga sociale che va repressa in ogni modo.

Non si tratta solo di sanzionare un trasgressore per una comune violazione alle norme del C.d.S., ma di evitare che chi commette danni li lasci a carico del danneggiato, così realizzando una scelleratezza abbastanza grave.
Con le ultime novità introdotte con il D.L. n. 119/2018, il legislatore prevede che si attuino, in sede di accertamento della violazione all’art. 193 del C.d.S. opportune cautele, abbastanza dure e prolisse da gestire da parte del personale di Polizia, realizzabili facilmente se si concretizzano giusti partenariati con aziende come la nostra capaci di integrarsi nelle fasi cruciali del procedimento.

A tal fine si rende necessario interrogare e confrontare, con un lavoro abbastanza impegnativo, le targhe dei veicoli rilevati dai Photored F17Dr, con le risultanze telematiche delle banche-dati su assicurazione e revisione dell’automezzo e quindi:
1. predisporre e inviare lettera di invito all’intestatario del veicolo, significante la rilevazione dell’illecito, con intimazione a dare riscontro pena la comminatoria delle relative sanzioni.
2. in caso di mancata risposta emettere e notificare le relative sanzioni.
3. gestire il seguito di Legge con ricerca del veicolo per il relativo sequestro e atti seguenti

  • Accertamento automezzi sprovvisti di copertura assicurativa


✶ ASSICURAZIONI
Viene emesso un invito al proprietario dell’automezzo a presentarsi presso il Comando di Polizia per esibire il documento comprovante la copertura assicurativa.
Se non ci si presenta entro 30 giorni, viene emessa una sanzione da 868 a 3.471 euro per il fatto di non aver presentato il documento comprovante la copertura assicurativa. In caso di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si aprirà la fase della ricerca del veicolo per il relativo sequestro.


✶ REVISIONI
Chiunque circoli con un mezzo che non sia stato presentato a revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 173 a 695 euro.
Questa sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta.
Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

  • Accertamento automezzi sprovvisti di revisione

Art. 180: ai sensi dell’art. 180 Codice della strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ove senza giustificato motivo non si ottempera all’ invito entro il termine di 20 giorni al fine di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, viene emessa una sanzione amministrativa da € 431 a € 1.734 oltre spese di cui all’art. 201, c. 4 C.d.S..